Referendum 2025: il Quesito 4 su appalti e sicurezza sul lavoro
L’8 e 9 giugno 2025 gli italiani saranno chiamati a votare su cinque quesiti referendari abrogativi. Il quesito n. 4, identificato dalla scheda rosso rubino, riguarda un tema cruciale per il mondo del lavoro: la responsabilità delle imprese committenti in caso di infortuni nei subappalti.
Cosa chiede il quesito
Con il referendum si propone di abrogare parte di una norma – il comma 4 dell’art. 26 del D.lgs. 81/2008, come modificato da ultimo nel 2021 -, che esclude la responsabilità del committente per gli infortuni derivanti da rischi specifici dell’attività svolta dall’appaltatore o subappaltatore. Il quesito referendario infatti dice:
«Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.” ?»
Cosa prevede il comma 4 dell’articolo 26 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81 del 2008 e sue successive modificazioni)?
Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
…
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
Il referendum si propone di abrogare l’ultima parte (quella sottolineata del comma 4): cioè l’esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per gli infortuni subiti dal lavoratore dipendente di un’impresa appaltatrice o subappaltatrice, che siano conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici (e per i quali non sia previsto l’indennizzo da INAIL o IPSEMA).
In sostanza oggi, in generale sussiste la corresponsabilità del committente e dell’appaltatore (solidale: cioè rispondono insieme del danno subito dal lavoratore sia l’impresa committente sia l’impresa appaltatrice o sub-appaltatrice), oltre che per il pagamento degli stipendi, anche per il risarcimento dei danni da infortuni (se non coperti dall’INAIL); MA è oggi prevista un’eccezione che riguarda i «danni conseguenti ai rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici e subappaltatrici».
Dunque, per i danni da infortunio del lavoratore che siano conseguenza dei rischi specificamente propri, e quindi caratteristici, della tipologia di lavoro di cui si occupa l’impresa appaltatrice o sub-appaltatrice (che non siano coperti dall’assicurazione pubblica INAIL) NON vi è responsabilità, con obbligo solidale di risarcimento, del committente verso l’appaltatore e di questo verso il sub-appaltatore. In pratica, oggi un’impresa che affida un lavoro a terzi non è responsabile SE l’infortunio è legato a un rischio tipico del mestiere (es. caduta da un ponteggio per un’impresa edile) (e non è indennizzato da INAIL).
Il quesito, con il SI’ (e purché si raggiunga il quorum, cioè, come sappiamo, partecipi alla votazione almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto), mira a ripristinare la responsabilità solidale del committente / appaltatore anche in questi casi (abrogando l’eccezione prevista nell’ultima parte del comma 4).
Chi lo promuove
Il quesito è stato promosso dalla CGIL e da altre organizzazioni sindacali e civiche, nell’ambito della campagna “Lavoro Sicuro”. L’obiettivo è rafforzare le tutele per i lavoratori, in particolare nei settori dove il ricorso al subappalto è frequente e dove si registrano molti infortuni.
Secondo i promotori, il vantaggio sarebbe quello di spingere le aziende committenti a una maggiore vigilanza sulle attività e le condizioni dei lavoratori delle imprese appaltatrici / sub-appaltatrici, e sarebbe scoraggiato il ricorso a imprese con lavoratori in “nero” o poco formati e professionalizzati in materia di sicurezza. Essi vogliono quindi promuovere il rafforzamento della sicurezza e della salute dei lavoratori, poiché ritengono che anche la responsabilità civile solidale può assolvere a una funzione di deterrenza, spingendo l’impresa che affida ad altri lavori per suo conto nei luoghi dell’impresa stessa, ed ha dunque delegato ad altri i propri obblighi in materia di sicurezza, a non disinteressarsi della sicurezza del lavoro (anche da parte dell’impresa che ha assunto quei lavori in appalto / sub-appalto).
Le ragioni del Sì
I sostenitori del “Sì” ritengono che l’attuale normativa indebolisca la prevenzione e lasci troppo scoperti i lavoratori. Le principali motivazioni sono:
• Responsabilizzare l’impresa che affida i lavori: se anche il committente può essere chiamato a rispondere, sarà più attento nella scelta degli appaltatori e nella vigilanza sulla sicurezza
• Prevenire gli infortuni: la corresponsabilità incentiva una gestione più rigorosa dei rischi, anche con maggiore attenzione a strumenti come il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali)
• Contrastare la frammentazione del lavoro: nei cantieri con più livelli di subappalto, la sicurezza spesso si perde. Il “Sì” mira a ricompattare le responsabilità, ritenendo i promotori che il ricorso incontrollato a sub-appalti sia uno dei fattori di maggiore precarizzazione del lavoro e di maggiore rischio di infortuni sul lavoro
• Tutela delle vittime: in caso di incidente grave o mortale, il lavoratore o i suoi familiari (se non vi sia diritto a indennizzo INAIL) avrebbero più possibilità di ottenere un risarcimento adeguato.
Le ragioni del No
Chi sostiene di votare “No” teme che l’abrogazione possa avere effetti negativi sul sistema produttivo e sulla chiarezza normativa. Le principali obiezioni sono:
• Rischio di blocco degli appalti: le imprese potrebbero essere scoraggiate dal ricorrere a ditte esterne, temendo di dover rispondere per eventi fuori dal loro controllo, e con un effetto di minor coinvolgimento (de-responsabilizzazione) dell’appaltatore / sub-appaltatore che potrebbe non affrontare appieno i suoi obblighi in tema di sicurezza
• Aumento del contenzioso: la distinzione tra “rischi specifici” e “interferenziali” è già complessa. Estendere la responsabilità potrebbe generare incertezza giuridica e più cause legali
• Penalizzazione delle PMI: le piccole imprese committenti potrebbero trovarsi in difficoltà nel gestire responsabilità aggiuntive, con costi e oneri non sostenibili
• Effetti controproducenti: alcune aziende potrebbero preferire “internalizzare” i lavori, temendo sanzioni o responsabilità in caso di infortuni presso i sub-appaltatori, e quindi riducendo opportunità per imprese specializzate e aumentando i costi complessivi.
Una scelta tra sicurezza e semplificazione
Il quesito n. 4 mette insomma a confronto due visioni: da un lato, quella che punta a rafforzare la tutela dei lavoratori e la prevenzione degli infortuni; dall’altro, quella che privilegia maggior libertà di manovra dell’impresa nel gestire lavori commissionati affidando appalti / sub-appalti e maggior funzionalità del sistema degli appalti.
Il voto sarà decisivo per stabilire quale visione debba prevalere.
Perché il referendum sia valido, è necessario che voti almeno il 50% + 1 degli aventi diritto. Un voto Sì comporta quindi l’abrogazione della norma attuale; un voto No ne conferma la permanenza della norma così com’è.
Gli effetti per la Sardegna
In Sardegna, dove il tessuto produttivo è composto in gran parte da piccole e medie imprese e dove settori come edilizia, turismo e industria ricorrono frequentemente al sub-appalto, l’abrogazione della norma potrebbe avere impatti rilevanti. Un voto favorevole – con prevalenza quindi del “Sì” – potrebbe rafforzare la sicurezza nei cantieri e nei servizi stagionali, incentivando una maggiore attenzione nella scelta dei partner imprenditoriali e nella gestione dei rischi di infortunio per i lavoratori. Tuttavia, le PMI locali potrebbero trovarsi in alcune difficoltà nel sostenere nuove responsabilità legali e assicurative, con possibili ripercussioni su costi e tempi dei lavori.



